Sei qui: Home > Contabilità semplificata
Sono soggette al regime di contabilità semplificata, a prescindere dall'attività svolta, le imprese individuali esercitate anche sotto forma di imprese familiari e quelle collettive esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell'anno precedente a quello in corso, e relativamente a dette attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti(50):
Nel caso di svolgimento contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi per essere considerate imprese "minori" varia a seconda che l'imprenditore tenga una contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività.
Nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto, il limite da prendere in considerazione è sempre di 516.456,90 euro.
Nel caso invece di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente, individuati con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi (quindi, se prevalente è l'attività di prestazione di servizi il limite è di 309.874,14 euro, altrimenti 516.456,90 euro).
L'ammontare dei ricavi va ragguagliato all'anno, in relazione ai mesi di esercizio dell'attività nell'esercizio precedente, oppure ragguagliando quelli presunti dichiarati in sede di apertura della partita Iva, ai mesi di apertura nell'anno.
La contabilità semplificata, se non vengono superati i suddetti limiti di ricavi, si protrae di anno in anno, salvo opzione per regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.
Se nell'anno precedente sono stati superati i limiti, l'impresa deve adottare la contabilità ordinaria. Ugualmente, deve essere riadottata la contabilità semplificata a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.
Le imprese minori non sono obbligate a redigere bilancio, ma devono tenere le seguenti scritture contabili:
Sono pertanto esonerate dalla tenuta di altre scritture, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, le scritture ausiliarie di magazzino.
Se le imprese minori effettuano solamente operazioni non soggette a Iva, devono tenere un apposito registro dove annotare l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese.
Le imprese normalmente assoggettate al regime di contabilità semplificata possono optare per il regime di contabilità ordinario. Le modalità di esercizio dell'opzione per regime ordinario si applicano generalmente anche con riferimento agli altri diversi regimi contabili e di determinazione dell'imposta previsti in materia di imposte dirette e Iva.
L'opzione (e la revoca) si desume dal comportamento concreto posto in essere in modo inequivocabile dal contribuente e consistente nell'adozione del regime contabile prescelto (o del regime di determinazione dell'imposta) e nel corretto adempimento dei relativi obblighi.
È inoltre previsto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Amministrazione finanziaria, ma il mancato rispetto dello stesso comporta solamente una violazione formale che è sanzionata (da 258 a 2.065 euro) solo se arreca pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione, mentre non determina l'inefficacia della scelta concretamente operata.
In particolare, la comunicazione delle opzioni o delle revoche esercitate si effettua, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione Iva ovvero nella dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata.
I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva, nel caso in cui l'esonero permanga anche a seguito dell'opzione, devono comunicare l'opzione con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello di dichiarazione annuale Iva.
Di regola il comportamento concreto è valido se è posto in essere fin dall'inizio dell'anno o dell'attività. In particolare, l'opzione per il regime contabile ha effetto da tale data e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un anno.
Successivamente resta valida per ciascun anno, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Nel caso di passaggio dal regime semplificato a quello ordinario, deve essere redatto un prospetto delle attività e delle passività esistenti all'inizio del periodo di imposta.
Detto prospetto, compilato in forma autonoma o inserito nel libro degli inventari, deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
In esso devono necessariamente essere individuati con precisione i beni appartenenti all'impresa alla data di inizio del periodo d'imposta e va effettuata la loro valutazione sulla base dei criteri di cui al Dpr 689/1974.
Tali criteri possono così riassumersi:
Costo di acquisizione maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione (compresa l'Iva indetraibile) e delle spese incrementative documentate o in alternativa, del 3 per cento annuo in relazione al periodo che va dall'acquisto all'immissione nell'impresa
Costo di produzione o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione
Valore risultante dai registri Iva al 31/12 dell'anno precedente
Costi sostenuti al 31/12 dell'anno precedente
Ammontare delle quote dedotte negli anni precedenti
Valore nominale
Costo d'acquisizione
Per le imprese minori in contabilità semplificata, il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi e i costi dell'esercizio, rettificata con componenti positivi o negativi distintamente indicati dalla legge.
Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si determina compilando l'apposito quadro annesso al modello di dichiarazione dei redditi. Se l'impresa minore opta per il regime contabile ordinario, anche il reddito è determinato con le modalità ordinarie.
Più precisamente, il reddito d'impresa viene determinato sottraendo dai componenti positivi di reddito le spese deducibili documentate sostenute nel periodo, le esistenze iniziali (rimanenze dell'esercizio precedente), le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni strumentali e crediti.
Da tale importo possono essere dedotte:
Il risultato ottenuto costituisce il reddito d'esercizio.
Nel caso in cui si verifichi una perdita, questa potrà essere compensata con il reddito complessivo dell'anno in cui è conseguita. L'eventuale eccedenza non potrà essere riportata negli anni successivi.
Sono previste per alcune categorie d'imprese in contabilità semplificata possibilità d'abbattimento forfetario del reddito.
Si tratta di imprese autorizzate all'autotrasporto merci per conto terzi, distributori di carburante, imprese di intermediazione e rappresentanza di commercio, somministrazione di pasti e bevande da alberghi, bar, ristoranti ed esercizi similari, esclusi quelle di sole bevande), somministrazione di pasti e bevande rese da mense aziendali e mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e beneficenza, prestazioni alberghiere, comprese quelle rese da complessi recettivi complementari a carattere turistico-sociale di cui alla legge n. 326/1958.
Tali imprese possono dedurre dal reddito sopra indicato una percentuale forfetaria di spese non documentate, calcolate, applicando ai ricavi dichiarati, le seguenti percentuali:
Questo regime è riservato a contribuenti persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni, ed è applicabile per comportamento concludente (non è necessario comunicare l'opzione) quando ricorrono, simultaneamente e con riferimento all'anno precedente, le condizioni previste dall'articolo 3, comma 165, della legge n. 662/1996:
In ottica di semplificazione, tale regime contabile permette di annotare cumulativamente nei registri Iva, o in un apposito prospetto approvato con decreto ministeriale, le operazioni fatturate in ciascun mese entro il giorno 15 del mese successivo, e gli acquisti entro il termine previsto per le liquidazioni Iva.
Inoltre, i contribuenti che si avvalgono di tale regime possono semplicemente conservare, anziché registrare, i documenti relativi ai costi non rilevanti ai fini Iva di cui vogliono effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette.
Rimangono comunque fermi gli obblighi di fatturazione o certificazione dei corrispettivi; registrazione cumulativa mensile, distinta per aliquota, dei ricavi o corrispettivi (comprensivi dell'Iva) entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento; registrazione cumulativa mensile o trimestrale degli acquisti, distinta per aliquota, con indicazione dell'Iva ammessa in detrazione e di quella indetraibile; annotazione, nel registro Iva acquisti, entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione dei redditi, del valore delle eventuali rimanenze finali; annotazione, sempre nello stesso registro Iva ed entro lo stesso termine, delle quote di ammortamento.
Qualora uno dei limiti sopra indicati venga superato nel corso dell'esercizio, saranno applicabili le sanzioni previste dall'articolo 9 del Dlgs 471/1997.
L'articolo 3, comma 169, legge 662/1996, prevede però l'esclusione delle predette pene pecuniarie e la loro sostituzione con una sanzione da 258 a 2.582 euro nel caso in cui il requisito risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento.
Pertanto, qualora l'imprenditore esercente attività di commercio al dettaglio realizzi effettivamente nel corso dell'esercizio un volume d'affari pari a 36.151,98 euro), la sanzione sarà applicabile nella misura attenuata, in quanto i ricavi percepiti complessivamente superano il limite di legge (25.882,84 euro) di un importo non superiore al 50 per cento (12.911,42 euro).
Infine, è prevista l'esclusione dal pagamento di qualsiasi sanzione se le difformità risultano prive di rilevanza.