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Contabilità ordinaria

Sono soggetti al regime di contabilità ordinario indipendentemente dal volume di ricavi conseguito:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • società di mutua assicurazione
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale
  • i consorzi, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni non riconosciute, cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dell'imposta si verifica in modo autonomo e unitario
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica - ivi comprese, quindi, le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir - non residenti nel territorio dello Stato.

Tale regime si applica anche nei confronti di quei soggetti (persone fisiche esercenti imprese commerciali, imprese familiare ex articoli 230-bis c.c. e 5 del Tuir, imprese coniugali di cui all'articolo 177 c.c., società in nome collettivo, società in accomandita semplice; società di fatto esercenti attività commerciale ex articolo 55 del Tuir, società di armamento) che superano il volume di ricavi di 309.874,14 o 516.456,90 euro, a seconda che si tratti di imprese che esercitano attività di prestazione di servizi o altre attività e nei confronti di quei soggetti che ne fanno espressa richiesta, esercitando - secondo le modalità e i termini che si indicheranno quando tratteremo del regime di contabilità semplificata - l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.

Le scritture contabili previste per chi si trova in regime di contabilità ordinaria sono, oltre a quelle previste dalla normativa civilistica e dalle singole norme di legge, quelle di cui agli articoli 14, 15 e 21, Dpr 600/1973:

  • libro giornale
  • libro inventari
  • scritture ausiliarie (ad esempio, il libro mastro)
  • registro dei beni ammortizzabili
  • scritture obbligatorie previste dalla normativa del lavoro (libro paga e libro matricola)
  • eventuali scritture ausiliarie di magazzino
  • registri Iva
  • registro dei beni ammortizzabili.

Libro giornale

Il libro giornale è un libro nel quale vengono indicate secondo un criterio cronologico tutte le operazioni di gestione effettuate.
Esso deve quindi contenere:

  • data dell'operazione
  • descrizione dell'operazione
  • rappresentazione dell'operazione con indicazione dei conti di mastro coinvolti nel fatto di gestione
  • importi delle operazioni distinti per ciascun conto di mastro.

E' consentita la possibilità di tenere libri giornali sezionali, annotando su di essi tutte le operazioni appartenenti a una certa classe (banche, clienti) o a un ramo d'azienda (chimico, petrolchimico), o a una certa zona geografica (filiali, succursali).

Se ci si avvale di tale possibilità, sarà però necessario redigere anche un libro giornale riassuntivo, all'interno del quale dovranno essere annotate giornalmente, settimanalmente, mensilmente, le registrazioni necessarie per redigere il bilancio.

Disposizioni particolari sono previste per le imprese che esercitano due o più attività d'impresa o una o più attività d'impresa in diverse unità di vendita, nei confronti dei quali operano gli studi di settore ("imprese multiattività" e "imprese multipunto"), al fine dell'annotazione separata dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate o delle diverse unità produttive o di vendita, nonché, in alcuni casi, dei componenti relativi all'applicazione degli studi di settore.

Essendo una scrittura cronologica, ai sensi dell'articolo 22, Dpr 600/1973, comma 1, periodo 2, le registrazioni dovranno essere effettuate entro sessanta giorni, pur rimanendo fermo l'obbligo di tener conto non della data di rilevazione ma di quella di effettuazione dell'operazione. Infine, nessuna controindicazione è prevista per la tenuta del libro giornale "a fogli mobili".

Libro inventari

Il libro inventari è costituito da un prospetto nel quale vengono indicati tutti gli elementi del patrimonio dell'impresa in un determinato momento storico, costituendo così una rappresentazione statica della situazione del capitale dell'impresa.
Le fasi attraverso le quali si svolge la redazione dell'inventario sono:

  1. ricerca dei beni che costituiscono il patrimonio aziendale
  2. descrizione delle caratteristiche qualitativa e quantitative dei beni
  3. classificazioni dei beni in base a categorie omogenee
  4. valutazione dei beni in base alla moneta di conto
  5. rappresentazione dei beni in un prospetto, appunto detto "inventario", che evidenzia la composizione del patrimonio dell'impresa.

L'articolo 2217 c.c. prevede che l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere:

  • indicazione e valutazione delle attività e passività dell'impresa
  • indicazione delle attività e passività dell'imprenditore estranee all'impresa
  • il conto profitti e perdite (conto economico) e lo stato patrimoniale
  • la sottoscrizione dell'imprenditore.

Le disposizioni di cui all'articolo 2217 c.c. devono essere integrate con quelle dell'articolo 15, Dpr 600/1973, il quale stabilisce che l'inventario deve:

  • essere compilato e trascritto sul registro entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione
  • indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo
  • in alternativa devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

Scritture ausiliarie

Sono i cosiddetti conti di mastro, disciplinati nella loro tenuta dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del Dpr 600/1973.

Sono scritture sistematiche e pertanto in esse devono essere registrati gli elementi patrimoniali e di reddito, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.

 

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