Sei qui: Home > Contabilità ordinaria
Sono soggetti al regime di contabilità ordinario indipendentemente dal volume di ricavi conseguito:
Tale regime si applica anche nei confronti di quei soggetti (persone fisiche esercenti imprese commerciali, imprese familiare ex articoli 230-bis c.c. e 5 del Tuir, imprese coniugali di cui all'articolo 177 c.c., società in nome collettivo, società in accomandita semplice; società di fatto esercenti attività commerciale ex articolo 55 del Tuir, società di armamento) che superano il volume di ricavi di 309.874,14 o 516.456,90 euro, a seconda che si tratti di imprese che esercitano attività di prestazione di servizi o altre attività e nei confronti di quei soggetti che ne fanno espressa richiesta, esercitando - secondo le modalità e i termini che si indicheranno quando tratteremo del regime di contabilità semplificata - l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria.
Le scritture contabili previste per chi si trova in regime di contabilità ordinaria sono, oltre a quelle previste dalla normativa civilistica e dalle singole norme di legge, quelle di cui agli articoli 14, 15 e 21, Dpr 600/1973:
Il libro giornale è un libro nel quale vengono indicate secondo un criterio cronologico tutte le operazioni di gestione effettuate.
Esso deve quindi contenere:
E' consentita la possibilità di tenere libri giornali sezionali, annotando su di essi tutte le operazioni appartenenti a una certa classe (banche, clienti) o a un ramo d'azienda (chimico, petrolchimico), o a una certa zona geografica (filiali, succursali).
Se ci si avvale di tale possibilità, sarà però necessario redigere anche un libro giornale riassuntivo, all'interno del quale dovranno essere annotate giornalmente, settimanalmente, mensilmente, le registrazioni necessarie per redigere il bilancio.
Disposizioni particolari sono previste per le imprese che esercitano due o più attività d'impresa o una o più attività d'impresa in diverse unità di vendita, nei confronti dei quali operano gli studi di settore ("imprese multiattività" e "imprese multipunto"), al fine dell'annotazione separata dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate o delle diverse unità produttive o di vendita, nonché, in alcuni casi, dei componenti relativi all'applicazione degli studi di settore.
Essendo una scrittura cronologica, ai sensi dell'articolo 22, Dpr 600/1973, comma 1, periodo 2, le registrazioni dovranno essere effettuate entro sessanta giorni, pur rimanendo fermo l'obbligo di tener conto non della data di rilevazione ma di quella di effettuazione dell'operazione. Infine, nessuna controindicazione è prevista per la tenuta del libro giornale "a fogli mobili".
Il libro inventari è costituito da un prospetto nel quale vengono indicati tutti gli elementi del patrimonio dell'impresa in un determinato momento storico, costituendo così una rappresentazione statica della situazione del capitale dell'impresa.
Le fasi attraverso le quali si svolge la redazione dell'inventario sono:
L'articolo 2217 c.c. prevede che l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere:
Le disposizioni di cui all'articolo 2217 c.c. devono essere integrate con quelle dell'articolo 15, Dpr 600/1973, il quale stabilisce che l'inventario deve:
Sono i cosiddetti conti di mastro, disciplinati nella loro tenuta dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del Dpr 600/1973.
Sono scritture sistematiche e pertanto in esse devono essere registrati gli elementi patrimoniali e di reddito, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.